Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

      «Art. 6-quinquies. - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».